Jesolo (VE) Via Mameli 93/A - 30016

Proroga al Bonus Fiscale sui sistemi di sicurezza

La Legge di Stabilità 2016 ha prorogato il bonus fiscale per le ristrutturazioni edilizie, con raddoppio da 48.000 a 96.000 euro dell’ammontare complessivo delle spese detraibili per unità immobiliare, coi seguenti maggiori importi rispetto al 36% previsto a regime:

– nella misura del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31.12.2016

Il bonus opera sotto forma di detrazione dall’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni negli edifici residenziali.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.
Si tratta di una novità di grande interesse per i sistemi di sicurezza, considerato che la legge agevola espressamente gli interventi sugli immobili residenziali “relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”. In particolare, in base alle indicazioni dell’Agenzia delle Entratesono agevolabili:

Sulle singole unità abitative
– Allarme/sistemi antifurto (finestre esterne: installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati)

Sulle parti condominiali

– Allarme (riparazione senza innovazioni dell’impianto o riparazione con sostituzione di alcuni elementi)

CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef. In particolare, l’agevolazione spetta non soli ai proprietari, ma anche ai titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ed agli inquilini di un immobile.

SPESE DETRAIBILI
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:
– le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
– le spese per l’acquisto dei materiali
– il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
– l’imposta sul valore aggiunto

COSA SI DEVE FARE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

Presupponendo che i lavori siano svolti dal proprietario e considerato che gli interventi sull’impianto di sicurezza non comportano di regola l’apertura di un cantiere né la necessità di richiedere autorizzazioni, per poter fruire della detrazione per il contribuente sarà sufficiente:

1) effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale cosiddetto “parlante”, dal quale cioè risultino:
– causale del versamento (riferimento all’art. 16-bis del TUIR)
– codice fiscale del soggetto che paga
– codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
NOTA BENE: Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta, a titolo di acconto dell’imposta docuta dall’impresa che effettua i lavori, che a partire dal 1° gennaio 2015 passa dal 4% all’8%, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1 comma 657).

2) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile

3) conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, i seguenti documenti:
– le ricevute dei bonifici di pagamento nonché le fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute;
– dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (=autocertificazione) in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili;
– le ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta
– la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese
– domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)
Si ritiene infine utile ricordare che dopo il 31 dicembre 2016, il bonus non cesserà, ma potrà continuare ad essere fruito alle condizioni sopra indicate, nella misura ridotta ma sempre significativa del 36% ed entro un limite massimo di spese detraibili di 48.000€ per unità immobiliare.

Per ogni approfondimento si rimanda alla Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” elaborata e aggiornata periodicamente dall’Agenzia delle Entrate, scaricabile dal sito dell’Agenzia al seguente link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/prodotti+editoriali/guide+fiscali/agenzia+informa

Torna indietro

Condividi sui social