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Normativa prevenzione incendi per camping e villaggi turistici

Con il Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2014, è stata approvata la “Regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, etc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”.

La disposizione è diventata attuativa in data 13.04.2014 e richiede di applicare alle strutture di nuova progettazione nonché quelle esistenti delle contromisure antincendio proporzionali alla reale probabilità che si verifichino situazioni di emergenza.

La regola tecnica prevede infatti due approcci; il primo nel Titolo I è un approccio di tipo tradizionale studiato sia per le attività di nuova realizzazione che per quelle esistenti, nel Titolo II invece vengono adottate delle contromisure alternative, valide solo per le attività esistenti e basate su delle valutazioni di esperti che assegnano delle strategie operative proporzionali al potenziale scenario di emergenza.

Le strutture di nuova costruzione nonché quelle già esistenti o in fase di ristrutturazione devono essere progettate e realizzate in modo da:

  • Ridurre al minimo le cause di incendio
  • Assicurare la stabilità delle strutture portanti per assicurare il soccorso agli occupanti
  • Limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva
  • Evitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe
  • Garantire la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo
  • Fare in modo che le squadre di soccorso possano operare in condizioni di sicurezza

Volendoci soffermare nella sezione innovativa del D.M., quindi il Titolo II, riepiloghiamo brevemente in che modo vengono definite le caratteristiche dello scenario di emergenza. Tre sono i fattori principali da considerare:

  1. la criticità dello scenario incidentale, inteso in termini di gravità dell’incendio e numero di persone potenzialmente coinvolte;
  2. le condizioni di vulnerabilità funzionale, in termini di velocità di assistenza esterna come risposta all’evento:
  3. l’interdipendenza con il contesto esterno all’insediamento, ovvero l’influenza reciproca in caso di evento interno o esterno all’insediamento.

Ovviamente le situazioni valutate più pericolose richiedono delle procedure più severe.

Tra le regole tecniche esposte nel DM 28.02.2014, vogliamo approfondire l’aspetto relativo al punto 8 – IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME.

Tutti gli ospiti devono essere posti nella condizione di poter attivare una segnalazione di allarme, attraverso appositi PULSANTI MANUALI distribuiti all’interno della struttura, capaci di trasferire la segnalazione ad un luogo presidiato 24/24 da personale addestrato, in grado di dare avvia alle procedure di emergenza previste. L’area adibita a campeggio inoltre deve essere dotata di segnalatori del tipo a pulsante manuale, posizionati lungo i normali percorsi di esodo, ad una distanza massima reciproca non superiore a 80 m, debitamente segnalati ed illuminati.

Il sistema di pulsanti manuali di emergenza deve poi attivare degli avvisatori acustici/luminosi  e/o sonori in grado di raggiungere ogni ospite della struttura per poterlo avvisare urgentemente di una situazione pericolosa: questo rappresenta uno dei punti chiave per permettere una veloce evacuazione e una riduzione del rischio in generale. E’ infatti OBBLIGATORIO  che l’area sia munita di un sistema di allarme acustico in grado di raggiungere e avvertire ogni persona di un pericolo d’incendio.

Essendo tali disposizioni necessarie e obbligatorie per ridurre al minimo le criticità in caso di incendio riteniamo di disporre dei prodotti e della miglior consulenza per soddisfare le strutture turistico – ricettive che si vogliano mettere a norma.

Abbiamo la soluzione per poter rispondere alle richeiste della normativa. Contattateci per maggiori informazioni.

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